STATUTO
I. GENERALITÀ
Art 1
L'Associazione (AVCD) è stata fondata il 13 settembre 1996 ed ha sede legale presso il Centro Diurno Comunale di Caslano (CDC).
La sua forma giuridica è fissata dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
II. SCOPI
Art 2
L'AVCD è un'associazione a durata illimitata. Ha scopo di volontariato sociale e assume l'animazione e l'assistenza agli
anziani utenti del Centro Diurno, nonché compiti di accompagnamento, trasporti e assistenza individuale a domicilio. Opera in collaborazione con la Coordinatrice del CDC, ed è riconosciuta
dall'autorità comunale. L'Associazione è politicamente e religiosamente neutra e non persegue scopo di lucro.
Art 3
La qualità di membro (in seguito socio) si acquista mediante la prestazione di lavoro volontario gratuito nei diversi
settori di attività dell'Associazione.
L'Associazione è composta da:
a) soci attivi
b) soci onorari
c) soci contribuenti
a) soci attivi
tutti coloro che svolgono attività, dirette o indirette, a favore degli utenti del Centro assumendosi le rispettive responsabilità
b) soci onorari
coloro che per particolari benemerenze verso l'Associazione pur non svolgendo o non svolgendo più un'attività, sono designati tali dall'assemblea su proposta del comitato. Il socio onorario ha gli stessi diritti e doveri del socio attivo compreso il diritto di voto
c) soci contribuenti
sono soci contribuenti coloro che pur non svolgendo un'attività, versano all'Associazione un contributo annuale volontario. Non hanno diritto di voto ma possono assistere alle assemblee.
III. AMMISSIONE, DIMISSIONI, ESCLUSIONE
Art 4
CONDIZIONI
Possono diventare nuovi soci le persone fisiche di ambo i sessi dai 18 ai 75 anni. L'adesione di nuovi soci può venire ratificata in qualsiasi momento. Ogni socio può chiedere copia del presente statuto.
Art 5
Ogni nuovo socio si impegna a collaborare con la Coordinatrice ed il personale del CDC nella definizione dei compiti da assumere. In caso di conflitti di competenza o di qualunque altra problematica si potrà
coinvolgere l'autorità superiore: Municipio rappresentato dal Capodicastero e DSS.
Art 6
Ogni socio ha diritto, dopo un periodo di lavoro volontario, di ricevere dal Centro un attestato che descriva i compiti svolti, le competenze acquisite e il grado di responsabilità che il lavoro realizzato ha richiesto.
Art 7
Ogni nuovo socio accetta di impegnarsi in un percorso di formazione continua offerta dal Centro.
Art 8
ASSICURAZIONI
Le assicurazioni infortuni e RC collettiva a favore dei volontari vengono stipulate dal Comune di Caslano che ne assume i costi.
Art 9
DIMISSIONI
Le dimissioni possono essere inoltrate, in ogni momento, in forma verbale o scritta.
Art 10
Dopo le dimissioni dalle proprie funzioni perdura il vincolo di discrezione e del segreto professionale.
Art 11
ESCLUSIONE
Il socio che con il suo comportamento lede i principi o perturba il buon andamento o che con atti o parole danneggi il buon nome dell'Associazione o del Centro può venire escluso.
IV. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art 12
Gli organi dell'Associazione sono:
a) assemblea sociale
b) il comitato
c) i revisori
V. ASSEMBLEA SOCIALE
Art 13
L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'Associazione. Assume le competenze attribuite dal presente statuto. Essa è composta da tutti i soci definiti dall'art. 3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta ogni 2 anni, entro il 15 giugno.
Art 14
L'Assemblea può essere straordinaria e può essere convocata in ogni momento su richiesta del comitato o da almeno un quinto dei soci.
Art 15
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
Competenze dell'Assemblea Generale Ordinaria:
a) eleggere ogni 4 anni il comitato e due revisori
b) discutere ed approvare il rapporto sull'attività dei soci
c) discutere ed approvare il bilancio
d) approvare i conti sulla scorta del rapporto dei revisori
e) approvare e modificare gli statuti
f) decidere sull'esclusione di soci su proposta del comitato
g) ratificare l'adesione di nuovi soci e la dimissione di soci dell'associazione
h) scegliere un socio che rappresenti l'Associazione presso il SACD (Servizio di Assistenza e Cura a Domicilio) Maggio ed un socio presso la Conferenza del Volontariato Sociale
Art 16
Qualora l'Assemblea non raggiungesse il quorum della metà più uno dei soci, viene riconvocata dopo un quarto d'ora e delibera qualsiasi sia il numero dei presenti.
Art 17
Per le nomine statutarie o decisioni su proposte dei soci, decide la maggioranza dei presenti.
Art 18
Per la modifica dello statuto o lo scioglimento della società, è necessaria la maggioranza dei ⅔ dei presenti.
Art 19
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria è convocata dal Comitato
La convocazione può essere richiesta, se motivata, da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
Art 20
La convocazione di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene fatta dal Comitato al più tardi 15 giorni prima della tenuta della stessa. La convocazione avverrà a mezzo posta con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Art 21
Eventuali proposte di soci per l'Assemblea generale devono essere inviate per iscritto al Comitato al più tardi una settimana prima della data dell'Assemblea. Il Comitato dovrà sottoporre all'Assemblea generale le proposte che non sono di sua competenza e che figureranno nell'ordine del giorno. Proposte tardive non potranno essere sottoposte all'Assemblea.
Art 22
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se richiesto da almeno un quarto dei soci presenti, a scrutinio segreto.
Art 23
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità la votazione viene ripetuta. Qualora si riproponesse ancora parità, decide il voto del presidente.
Art 24
La revisione degli statuti può avvenire su proposta del Comitato o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto di voto. Le modifiche vengono decise dall'Assemblea generale, a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
VI. COMITATO
Art 25
Il Comitato è composto da 7 membri nominati dall'Assemblea, di cui uno designato dal Municipio, La coordinatrice, in qualità di rappresentante del Municipio, è socio di diritto
Esso è responsabile del buon andamento dell'Associazione.
In seduta separata assegna ai membri le cariche che ritiene necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione
Art 26
Se durante il periodo di nomina, il numero dei membri di comitato scendesse al di sotto del numero minimo previsto dagli statuti, il comitato è legittimato a designare un sostituto ad interim fino alla prossima Assemblea
Art 27
Al Comitato compete:
a) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi
b) amministrare l'Associazione e presentare i relativi bilanci preventivi e consuntivi
c) curare i rapporti con l'autorità comunale e con il Centro Diurno Comunale
d) preparare e convocare l'Assemblea generale annuale
e) studiare ed elaborare proposte di attività
f) eseguire le decisioni prese dall'Assemblea sociale
g) prendere tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione
h) nominare il Presidente un vice presidente, un segretario e un cassiere.
i) proporre all'Assemblea l'accettazione di nuovi membri e l'esclusione di quelli che non rispettano i requisiti stabiliti dall'art 11
I) disporre del capitale sociale per spese inerenti le attività dell'Associazione fino a concorrenza di CHF 2000.00 (duemila)
Art 28
DIRITTO DI FIRMA
L'Associazione è validamente vincolata dalla firma congiunta del presidente e del segretario o di un altro membro di comitato.
Art 29
DURATA DEL MANDATO
Il Comitato resta in carica quattro anni. I membri sono da subito rieleggibili per un massimo di 2 mandati.
I REVISORI
Art 30
I revisori dei conti controllano i bilanci preventivi e consuntivi nonché la contabilità e presentano all'Assemblea sociale ordinaria il loro rapporto che deve venire depositato presso il presidente al più tardi 3 giorni prima dell'Assemblea. Essi sono eletti per un periodo di quattro anni e sono da subito rieleggibili senza limiti di numero di mandati.
VII. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art 31
L' Associazione si finanzia con gli eventuali contributi volontari dei soci, i contributi del Comune e di altri enti e persone, con gli utili delle proprie attività. L'eventuale utile è da destinare, con decisione a maggioranza dell'Assemblea, ad iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione
VIII. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art 32
Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato dall'Assemblea generale straordinaria convocata appositamente e con una sola trattanda all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata e con avviso personale a domicilio dei soci.
Lo scioglimento potrà essere deciso a maggioranza dei ¾ dei soci attivi. In caso di scioglimento dell'Associazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
In caso di scioglimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Caslano e alla direzione del Centro Diurno.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà messo a disposizione di associazioni benefiche locali.
IX. ENTRATA IN VIGORE
La presente versione aggiorna quella approvata ed entrata in vigore durante l'assemblea ordinaria del 1° giugno 2007.
La Presidente
Vera Chiesa
La segretaria
Mirella Basic
Caslano, 14 giugno 2019
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